Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
Contenuto dell'obbligo
Per ciascun titolare di incarico vengono pubblicati:
- l'atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico;
- il curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);
- gli importi di viaggi di sevizi e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.
La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-21 febbraio 2019, n. 20 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1 co. 1 bis d. lgs. 33/2013 , nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 1 d. lgs. 33/2013 anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Annualmente devono essere pubblicate:
- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico;
- l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (non oltre il 30 marzo).
Tempestivamente deve essere altresì pubblicata la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico.
Riferimenti normativi:
Art. 14, c. 1, 1-bis e 1-ter, D.lgs. 33/2013
Art. 2, c. 1, punto 1 e 2, L. 441/1982
Art. 3, L. 441/1982
Art. 20, c. 3, D.Lgs. 39/2013
Solo in caso di presenza della figura di direttore
generale
(intendendosi dirigente che sovraintende altri dirigenti ai sensi della
delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019)